Art. 54 del Codice di Deontologia Medica

licenziato dalla FNOMCEO in data 16 dicembre 2016, Roma
(sostituisce l’art. 54 del Codice di Deontologia Medica 2014)

Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile

Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e il principio dell’intesa preventiva, commisura l’onorario alla difficoltà e alla complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.

Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l’onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.

In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Regione Autonoma Valle d'Aosta

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dalle h.10.00 alle h.12.30
 
Martedì - giovedì
dalle h.13.00 alle h.16.30

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